- Coordinatore Prof. Gustavo Visentini
- Ricerca a cura di Manuela Salvago
Con il presente scritto si intende richiamare l’attenzione sul tema dei limiti che attualmente soffre la tutela giurisdizionale apprestata dall’art. 2379-ter, comma 2, c.c., nei confronti dei soci che, a seguito dell’aumento del capitale sociale in forza di un conferimento di beni in natura o in crediti, avvenuto senza relazione di stima, abbiano fatto richiesta di una valutazione ex art. 2440, comma 6, c.c. Si cercherà di individuare brevemente quali siano gli eventuali profili di illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla tutela giurisdizionale del socio “dissenziente” che chieda di procedere ad una valutazione ex art. 2440, comma 6, c.c., e se sia possibile – in alternativa – una lettura costituzionalmente orientata della disciplina de qua, che consenta di “salvarla” dai vizi di incostituzionalità profilati.
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