Il 20 febbraio scorso il Commissario UE Moscovici, nella sua presentazione al <<Masters of Digital 2018>> ha ribadito che a breve la Commissione Europea presenterà una proposta appropriata sulla tassazione dell’economia digitale. E lo farà, in particolare, qualora l’OCSE non avrà, a quella data, formulato la propria attesissima proposta al riguardo. La riunione della Commissione UE che dovrebbe varare tale documento è prevista per il 21 marzo 2018. La Commissione Europea conferma, così, l’attenzione che la problematica in questione solleva. Tale problematica è riassumibile nella constatazione che le imprese della cosiddetta web economy raccolgono flussi finanziari in una pluralità di paesi ma tassano i relativi risultati, perlopiù, in un solo paese. Quest’ultimo, peraltro, viene normalmente individuato fra quelli a bassa o inesistente tassazione e sul cui mercato la raccolta di ricavi è spesso addirittura insignificante. Ne deriva un’evidente alterazione intanto fra le imprese dell’economia digitale (di fatto non soggette ad alcuna tassazione) e quelle appartenenti all’economia più tradizionale. E poi uno stravolgimento del ruolo dei Paesi dove la raccolta avviene, che vedono uscire risorse finanziarie dal proprio contesto economico senza contributo alcuno al funzionamento del proprio sistema che viene privato della fiscalità che tale funzionamento garantisce. Siffatta forma di squilibrio è presente in tutto il mondo ma si presenta con accentuazioni insopportabili nel contesto UE ed ha già dato già luogo a svariate contestazioni (prima fra tutte quella mossa dalla Commissaria Vestager alla Apple) ed a spiacevoli – ma cionondimeno inevitabili – iniziative unilaterali si veda la Web Tax istituita in Italia con la legge di bilancio 2018) che ne segneranno la storia anche del più ravvicinato futuro.
La ragione di tale situazione è riconducibile alla circostanza che i redditi di un’impresa insediata in un certo paese (Paese di Residenza) ma operante anche in un altro paese (Paese della Fonte) sono tassabili in quest’ultimo (il Paese della Fonte) solo a condizione che le attività ivi svolte siano esercitate attraverso una stabile organizzazione. I Trattati contro le doppie imposizioni – perlopiù modellati sulla falsariga del Modello OCSE – qualificano “stabile organizzazione” una entità di carattere fisico operante nel Paese della Fonte. Consegue che l’assenza di tale struttura fisica – fenomeno che caratterizza perlopiù l’organizzazione imprenditoriale delle c.d. Web Companies – fa si che non vi sia tassazione alcuna nel mercato in cui si raccolgono anche cospicui flussi finanziari e che, invece, la tassazione sia concentrata nel paese di insediamento (Paese di Residenza). Ovvia la scelta di piazzare la residenza delle società in questione nel paese che offre le migliori condizioni tributarie (nel caso della Unione Europea perlopiù l’Irlanda). Più volte in sede OCSE si è discusso del se e come aggiornare il Modello di trattato contro le doppie imposizioni allo scopo di renderlo coerente con questa squilibrata situazione. Ciononostante non si è, ad oggi, riusciti a trovare una condivisa riformulazione della norma che consenta di individuare l’esistenza di una stabile organizzazione svincolandola dalla presenza fisica e riconducendola ad elementi di mercato (come pure da più parti auspicato). A tale tematica si aggiunge, poi, la constatazione che quand’anche fosse individuata e condivisa la riformulazione della definizione di stabile organizzazione occorrerebbe poi passare alla individuazione della parte di reddito attribuibile a detta organizzazione – inevitabilmente in relazione al ruolo economico da essa concretamente svolto – e quella da assegnare alla casa madre o, eventualmente, anche ad altre società del gruppo. E’questa una tematica assai ben conosciuta: quella del valore da attribuire alle operazioni intercompany, soggette alla verifica del c.d. “valore normale”.
La ricerca si propone di fare il punto della situazione e, se del caso, di tratteggiare possibili soluzioni sulle richiamate spinose tematiche.
A cura del Prof. Tommaso di Tanno
Abstract Ricerca: abstract-ricerca-web-tax
Programma Convegno: programma-convegno-la-tassazione-delleconomia-digitale-04-04-19