Il termine “controllo” è molto diffuso nelle diverse disposizioni che disciplinano i rapporti giuridici nei diversi settori regolati dalle norme e ci si domanda se al di là delle formule di volta in volta utilizzate vi sia un concetto univoco da ricondurre al termine medesimo.
Di controllo si parla anzitutto nel codice civile ma anche nella disciplina della concorrenza, delle società quotate in borsa, delle banche e società finanziarie, delle assicurazioni, nella disciplina del bilancio delle imprese anche consolidato, nella disciplina delle crisi di impresa e così via fino alla materia fiscale dove di controllo si parla varie volte e con formule diverse.
La sensazione a prima lettura è che non vi sia, e forse non vi possa essere, una definizione comune del controllo perché di volta in volta al controllo si fa riferimento per soddisfare esigenze diverse.
È di facile constatazione che le varie disposizioni sono redatte con formule non sempre simili tra loro: talvolta si usa il riferimento generico a “controllo” senza ulteriori definizioni, talvolta invece si fa espresso riferimento alla disposizione dell’art. 2359 c.c. che di fatto ha assunto una funzione di norma di carattere generale nella definizione di controllo anche in settori del tutto diversi da quello della disciplina delle società; talaltra ancora si fornisce una definizione specifica in cui si riproducono elementi presenti nel medesimo art. 2359 c.c. usando tuttavia perifrasi che non introducono in sostanza caratteristiche diverse ed ulteriori e talora invece identificano una situazione del tutto peculiare che pure viene definita “controllo”.
Già nel codice civile il termine “controllo” assume due diversi significati: quello di cui all’art. 2359 c.c. che definisce le caratteristiche delle “società controllate e collegate” e quello tutt’affatto diverso di cui all’art. 2380, comma 1, c.c. riferito alla disciplina dell’amministrazione e del controllo delle società, poi ripetuto in varie altre disposizioni che pure utilizzano il termine controllo.
Alla prima va ricondotto il concetto di controllo come “influenza dominante” e alle seconde quello di “verifica”. A tali accezioni base ci si riferisce anche nel vocabolario della lingua italiana.
Quello che ora ci interessa è approfondire l’utilizzo del termine controllo inteso come elemento qualificante di un particolare rapporto tra soggetti giuridici autonomi con la funzione di volta in volta definita dalle norme. Ed è proprio questa funzione che sottende la norma che va analizzata per capire quale sia il concetto di controllo da considerare e le caratteristiche che il rapporto tra i diversi soggetti deve possedere per poter raggiungere lo scopo desiderato dal legislatore. In proposito, per comodità di riferimento, si allega al presente abstract una sintesi di alcuni degli spunti di riflessione che potranno essere opportunamente sviluppati nel corso della ricerca.
All’esito di tale analisi potremo meglio valutare se possano essere identificate caratteristiche sostanzialmente comuni o alle diverse fattispecie, che devono sussistere in genere perché si possa parlare di controllo, ancorché siano di volta in volta previste ulteriori circostanze che si aggiungano a quelle tipiche del concetto di controllo per definire la fattispecie considerata dalla specifica disposizione. Inoltre dall’analisi potrebbe emergere anche una qualche incoerenza tra le diverse definizioni riferibili a situazioni analoghe per soddisfare interessi generali comuni o connessi tra loro.
Tale analisi può costituire una base per l’interprete per meglio qualificare le diverse fattispecie nel caso concreto cui ricondurre gli effetti normativamente previsti. Ma può essere di ausilio anche al legislatore per cercare di mantenere coerenza tra le diverse discipline che hanno molte volte ad oggetto situazioni omogenee o tra loro intimamente collegate.
Sulla base delle suesposte considerazioni, la ricerca dovrebbe articolarsi in tre fasi:
- la prima finalizzata all’inventario delle diverse disposizioni che hanno riguardo a situazioni di “controllo” sia quelle che utilizzano direttamente il termine “controllo” che quelle che definiscono espressamente le caratteristiche della fattispecie oggetto della norma che possono essere ricondotte a quelle incluse nella definizione del termine “controllo”;
- la seconda fase dovrebbe essere finalizzata all’analisi delle ratio legis sottese alle diverse disposizioni;
- la terza conclusiva, dedicata alla individuazione di caratteristiche comuni del concetto di “controllo” nonché di situazioni analoghe, che risultino tali anche alla luce delle rispettive “ratio legis”, per le quali siano invece previste disposizioni tra loro difformi e non facilmente conciliabili.
Per favorire un avvio sollecito dei lavori sono state individuate, e riportate nelle schede allegate, alcune disposizioni riferite a diversi settori dell’ordinamento che possono costituire una base di partenza della prima e della seconda fase e costituire un primo ausilio per l’organizzazione della materia, certamente molto ampia e complessa.
Circa i tempi della ricerca si è ipotizzato di completare la seconda fase entro il 20 ottobre p.v. per passare alla terza fase che richiede un confronto tra le varie analisi di settore entro la fine del mese di novembre 2019.
A cura dell’Avv. Luciano Acciari
Abstract della Ricerca: abstract-la-nozione-di-_controllo_-nel-nostro-ordinamento-giuridico